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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A) allegata
alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli
stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.
Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella B) allegata
alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli
stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli
confronti del presidente del tribunale e del procuratore della
Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE