Legge Ordinaria n. 182 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1968 n. 76)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12,
concernente  provvidenze  a favore delle popolazioni dei comuni della
Sicilia  colpiti  dai  terremoti  del  gennaio  1968, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1,  secondo  comma,  le parole: di quattro mesi, sono
sostituite con le parole: di sei mesi.

  L'ultimo comma e' sostituito con i seguenti:

  I termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni
altro  titolo  di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15
gennaio,  o  comunque  prima  di  tale data pattuiti o autorizzati, e
pagabili  da  debitori  domiciliati  o residenti nei comuni suddetti,
nonche'  il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di
affitto  di  fondi  rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi
consorziali,  sono prorogati di dodici mesi dalle rispettive scadenze
nei  comuni indicati al primo comma e di sei mesi nei comuni indicati
al secondo comma del presente articolo.
  In  relazione  a  tale  proroga,  eccettuato  che  per i contributi
consorziali,  i  creditori  potranno ripetere a carico dei debitori i
soli  interessi  legali  e  le  spese  vive  degli eventuali protesti
sollevati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

  All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:

  La  sospensione  del  corso dei termini previsti dallo articolo 1 e
dal  primo  comma del presente articolo, relativamente a obbligazioni
concernenti il lotto pubblico nonche' i concorsi pronostici di cui al
decreto  legislativo  14  aprile 1948, n. 496, e' limitata a tre mesi
dal 15 gennaio 1968 e concerne esclusivamente le estrazioni del lotto
e i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 4 febbraio 1968.

  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente articolo 3-bis:

  Il  termine  di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della
legge   30   luglio   1951,  n.  948,  sull'ammortamento  dei  titoli
rappresentativi   di   depositi  bancari,  entro  il  quale  l'ignoto
detentore   puo'   presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o
notificargli  l'opposizione,  e'  ridotto  a  30  giorni,  qualora  i
titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o
dei  libretti  di  risparmio o di deposito al portatore o considerati
tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al
precedente articolo 1.
  La  cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18
della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 100.000.
  Le  pubblicazioni  nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di
ammortamento  di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti
o  smarriti  in  occasione  del terremoto di cui all'articolo 1 della
presente legge sono effettuate gratuitamente.

  All'articolo 4 e' premesso il seguente comma:

  E' concessa l'esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali
fino  al  31  dicembre  1969  per i comuni completamente distrutti di
Montevago,  in  provincia  di Agrigento, di Gibellina e Salaparuta in
provincia di Trapani.

  All'articolo  5, primo comma, dopo le parole: i commerci, le arti e
le  professioni,  sono aggiunte le altre: dell'imposta camerale; dopo
le parole: riscuotibili mediante ruoli, sono aggiunte le altre: o con
versamento alla tesoreria comunale.

  Al  secondo  e  penultimo  comma  la  data  del:  31 marzo 1968, e'
sostituita dalla data: 15 aprile 1968.

  All'articolo 8, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:

  Nei  confronti  dei  soggetti non tassabili in base al bilancio che
hanno   domicilio   fiscale  nei  comuni  indicati  nel  primo  comma
dell'articolo  1  non si procede alle iscrizioni provvisorie al ruolo
per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

  Al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  nei  cui  confronti sia stata
concessa  la  sospensione,  sono aggiunte le altre: o che ne facciano
richiesta.

  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente articolo 8-bis:

  Ai  comuni  di  cui  all'articolo  1  sono  estese  le agevolazioni
previste  dagli  articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964,
n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

  All'articolo 9, dopo le parole: sui tributi indicati nello articolo
5,  sono  aggiunte  le  altre:  nonche'  sulle sovrimposte comunale e
provinciale sui terreni.

  Il secondo comma e' soppresso.

  All'articolo  12,  sono  soppresse  le  parole: fino al 31 dicembre
1970.
  All'articolo 13, primo comma, le parole: 90 giorni, sono sostituite
con le parole: 180 giorni.

  Al  terzo  comma,  le parole: per il numero di giorni indennizzato,
fino  alle  parole:  in  quella  successiva,  sono  sostituite con le
parole: per i primi 180 giorni di disoccupazione.

  All'articolo  14, al primo comma, le parole: i quali abbiano subito
gravi  danni  per effetto dei terremoti di cui al precedente articolo
1,  sono  sostituite  con le seguenti: i quali siano stati gravemente
danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto dei terremoti
di cui al precedente articolo 1.

  Al terzo comma, e' soppressa la parola: perentorio, e le parole: 60
giorni, sono sostituite con le parole: 120 giorni.

  L'ultimo comma e' sostituito con il seguente:

  Alla  domanda  deve  essere  allegato  un  certificato  del sindaco
comprovante  che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella
propria attivita' lavorativa per effetto dei terremoti.

  All'articolo   16,   secondo   comma,   le   parole:   e'  riscosso
cumulativamente  con  le  rate di ottobre e dicembre 1968 riguardanti
gli stessi contributi, sono sostituite con le parole: e' riscosso con
le rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969.

  All'articolo  17,  primo comma, le parole: limitatamente ai quattro
dodicesimi  del  carico  contributivo dell'anno 1968, sono sostituite
con le parole: fino al 31 dicembre 1963.

  All'articolo 18, primo comma, e' soppressa la parola: perentorio, e
le parole: 90 giorni, sono sostituite con le parole: 180 giorni.

  All'articolo  25, secondo comma, sono soppresse le parole: anche in
deroga  alle  norme  in  materia  di  urbanistica  ed  ai regolamenti
edilizi.

  All'articolo 29 il primo comma e' sostituito con il seguente:

  Per  sopperire  alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai
fabbricati  rurali  danneggiati, o per sostituire quelli crollati con
ricoveri   di   emergenza,   possono   concedersi   sovvenzioni  sino
all'ammontare di lire 500 mila.

  All'articolo  31,  primo  comma,  dopo le parole: aziende agricole,
sono inserite le parole: e avicole, di aziende produttrici di mangimi
ad uso zootecnico.

  Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente articolo 31-bis:

  Nei  limiti  dell'assistenza  prevista  dal  decreto legislativo 23
marzo  1948,  n.  327,  modificato  con  legge 5 gennaio 1953, n. 35,
concernente  la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori
italiani,  sara'  riconosciuta  la  precedenza nella erogazione delle
prestazioni  assistenziali  da  parte  dell'Ente nazionale assistenza
orfani  lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti a causa
del terremoto.
  Sono  messi  a  disposizione  presso  i  convitti  nazionali  e gli
istituti  pubblici di educazione femminili, limitatamente al corrente
anno  scolastico, 200 posti gratuiti da assegnare ad alunni ed alunne
della  scuola  dell'obbligo  appartenenti  a  famiglie disastrate dal
terremoto.
  La  retta relativa, fissata nella misura di lire 350 mila annue per
ciascun  posto,  gravera'  sul capitolo 2243 del bilancio della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

  All'articolo 33 sono aggiunti i seguenti commi:

  Alle  imprese  di  cui al comma precedente, che abbiano iniziato la
ripresa  della  loro  attivita',  le  erogazioni sono corrisposte, su
domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1968.
  La  dichiarazione  sulla  gravita'  delle  distruzioni subite dalle
imprese  e sulla ripresa dell'attivita' e' rilasciata dall'intendente
di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.
  Il   prefetto   della  provincia  in  cui  hanno  sede  le  imprese
interessate  provvede  alle predette erogazioni sui fondi che saranno
somministrati   alle   prefetture   con   ordini  di  accreditamento,
commutabili  in  quietanza  di  contabilita'  speciale intestata alle
medesime,  dell'importo  massimo  di lire 50 milioni che il Ministero
dell'industria,  commercio  e  artigianato e' autorizzato ad emettere
anche  in  deroga  alle  disposizioni  contenute nell'articolo 59 del
regio  decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, e nell'articolo 285 del
regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto  23  maggio  1924,  n. 827, per la parte relativa all'obbligo
della  presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario
delegato.
  Le  somme  non impiegate entro il 31 dicembre 1968, sull'importo di
lire  300  milioni  di  cui  al  primo  comma  del presente articolo,
potranno essere utilizzate negli anni successivi.

  L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:

  Per  far  fronte  alle  esigenze  straordinarie  della tutela della
salute  pubblica  e  della  profilassi  dell'afta  epizootica,  della
brucellosi,  della  peste  suina  e  di  altre  malattie  infettive e
diffusive  degli  animali  e per interventi terapeutici sugli animali
delle  zone  colpite dai terremoti e in altre nelle quali le malattie
possono  trarre  origine da zone terremotate, e' autorizzata la spesa
di lire 100 milioni.

  All'articolo 36 sono aggiunti i seguenti commi:

  Nei  concorsi  per  la  assegnazione di farmacie vacanti o di nuova
istituzione  nell'ambito  della  Regione  siciliana,  sara' accordata
priorita' assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria
farmacia nei paesi di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente
decreto.
  L'esistenza  e l'entita' dei danni sono attestate con dichiarazioni
del medico provinciale.

  All'articolo  39  al  primo  comma,  le  parole:  superiore  a lire
1.050.000,   sono  sostituite  con  le  seguenti:  superiore  a  lire
1.500.000.

  Al quarto comma dopo le parole: assunte le necessarie informazioni,
sono aggiunte le parole: sentito il sindaco.

  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti articoli:

                             Art. 39-bis

  In  deroga  all'articolo  72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
delle successive modifiche (articolo 6 del regio decreto 14 settembre
1931,  n.  1175,  articolo  5  della  legge 26 aprile 1954, n. 251) i
cittadini  dei  comuni di cui all'articolo 1 trasferiti a seguito del
sisma  in  altri  comuni  hanno diritto all'assistenza da parte degli
enti comunali di assistenza.

                            Art. 39-ter.

  Tutte  le  predette  agevolazioni  potranno essere godute anche dai
sinistrati che faranno le relative pratiche attraverso i consolati.
  Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti articoli:

                            Art. 44-bis.

  I  contratti  di  locazione  di  immobili  urbani,  a qualsiasi uso
destinati,  e i relativi canoni di locazione, scaduti successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati a tutto il
31 dicembre 1969 o alla successiva scadenza consuetudinaria.

                            Art. 44-ter.

  Le  provvidenze  previste  dal  presente  decreto,  ad eccezione di
quelle  degli  articoli  1,  2,  3, 4, 5, 30, 34 e 35, sono estese ai
comuni  di  Mistretta,  Capizzi,  Castel di Lucio, Pettineo, Reitano,
Santo  Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Tusa, Caronia, San Marco
d'Alunzio,  Naso, Militello Rosmarino, Gioiosa Marea, in provincia di
Messina;  ai  comuni di Nicosia, Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano,
Castel  Ferrato, Regalbuto, Agira, Nissoria, Leonforte e Villarosa in
provincia di Enna; ai comuni di Gangi e Petralia Soprana in provincia
di Palermo, colpiti dal terremoto dell'ottobre e novembre 1967.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - TAVIANI - REALE -
                                             PRETI - MANCINI - RESTI-
VO - ANDREOTTI - BOSCO
- MARIOTTI - PIERACCINI
- COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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