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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12,
concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della
Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, secondo comma, le parole: di quattro mesi, sono
sostituite con le parole: di sei mesi.
L'ultimo comma e' sostituito con i seguenti:
I termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni
altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15
gennaio, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, e
pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti,
nonche' il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di
affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi
consorziali, sono prorogati di dodici mesi dalle rispettive scadenze
nei comuni indicati al primo comma e di sei mesi nei comuni indicati
al secondo comma del presente articolo.
In relazione a tale proroga, eccettuato che per i contributi
consorziali, i creditori potranno ripetere a carico dei debitori i
soli interessi legali e le spese vive degli eventuali protesti
sollevati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
La sospensione del corso dei termini previsti dallo articolo 1 e
dal primo comma del presente articolo, relativamente a obbligazioni
concernenti il lotto pubblico nonche' i concorsi pronostici di cui al
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' limitata a tre mesi
dal 15 gennaio 1968 e concerne esclusivamente le estrazioni del lotto
e i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 4 febbraio 1968.
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente articolo 3-bis:
Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della
legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto
detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o
notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i
titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o
dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati
tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al
precedente articolo 1.
La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18
della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 100.000.
Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di
ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti
o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 della
presente legge sono effettuate gratuitamente.
All'articolo 4 e' premesso il seguente comma:
E' concessa l'esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali
fino al 31 dicembre 1969 per i comuni completamente distrutti di
Montevago, in provincia di Agrigento, di Gibellina e Salaparuta in
provincia di Trapani.
All'articolo 5, primo comma, dopo le parole: i commerci, le arti e
le professioni, sono aggiunte le altre: dell'imposta camerale; dopo
le parole: riscuotibili mediante ruoli, sono aggiunte le altre: o con
versamento alla tesoreria comunale.
Al secondo e penultimo comma la data del: 31 marzo 1968, e'
sostituita dalla data: 15 aprile 1968.
All'articolo 8, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio che
hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nel primo comma
dell'articolo 1 non si procede alle iscrizioni provvisorie al ruolo
per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare.
Al terzo comma, dopo le parole: nei cui confronti sia stata
concessa la sospensione, sono aggiunte le altre: o che ne facciano
richiesta.
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente articolo 8-bis:
Ai comuni di cui all'articolo 1 sono estese le agevolazioni
previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964,
n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.
All'articolo 9, dopo le parole: sui tributi indicati nello articolo
5, sono aggiunte le altre: nonche' sulle sovrimposte comunale e
provinciale sui terreni.
Il secondo comma e' soppresso.
All'articolo 12, sono soppresse le parole: fino al 31 dicembre
1970.
All'articolo 13, primo comma, le parole: 90 giorni, sono sostituite
con le parole: 180 giorni.
Al terzo comma, le parole: per il numero di giorni indennizzato,
fino alle parole: in quella successiva, sono sostituite con le
parole: per i primi 180 giorni di disoccupazione.
All'articolo 14, al primo comma, le parole: i quali abbiano subito
gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente articolo
1, sono sostituite con le seguenti: i quali siano stati gravemente
danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto dei terremoti
di cui al precedente articolo 1.
Al terzo comma, e' soppressa la parola: perentorio, e le parole: 60
giorni, sono sostituite con le parole: 120 giorni.
L'ultimo comma e' sostituito con il seguente:
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco
comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella
propria attivita' lavorativa per effetto dei terremoti.
All'articolo 16, secondo comma, le parole: e' riscosso
cumulativamente con le rate di ottobre e dicembre 1968 riguardanti
gli stessi contributi, sono sostituite con le parole: e' riscosso con
le rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969.
All'articolo 17, primo comma, le parole: limitatamente ai quattro
dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1968, sono sostituite
con le parole: fino al 31 dicembre 1963.
All'articolo 18, primo comma, e' soppressa la parola: perentorio, e
le parole: 90 giorni, sono sostituite con le parole: 180 giorni.
All'articolo 25, secondo comma, sono soppresse le parole: anche in
deroga alle norme in materia di urbanistica ed ai regolamenti
edilizi.
All'articolo 29 il primo comma e' sostituito con il seguente:
Per sopperire alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai
fabbricati rurali danneggiati, o per sostituire quelli crollati con
ricoveri di emergenza, possono concedersi sovvenzioni sino
all'ammontare di lire 500 mila.
All'articolo 31, primo comma, dopo le parole: aziende agricole,
sono inserite le parole: e avicole, di aziende produttrici di mangimi
ad uso zootecnico.
Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente articolo 31-bis:
Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23
marzo 1948, n. 327, modificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35,
concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori
italiani, sara' riconosciuta la precedenza nella erogazione delle
prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza
orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti a causa
del terremoto.
Sono messi a disposizione presso i convitti nazionali e gli
istituti pubblici di educazione femminili, limitatamente al corrente
anno scolastico, 200 posti gratuiti da assegnare ad alunni ed alunne
della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie disastrate dal
terremoto.
La retta relativa, fissata nella misura di lire 350 mila annue per
ciascun posto, gravera' sul capitolo 2243 del bilancio della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.
All'articolo 33 sono aggiunti i seguenti commi:
Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la
ripresa della loro attivita', le erogazioni sono corrisposte, su
domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1968.
La dichiarazione sulla gravita' delle distruzioni subite dalle
imprese e sulla ripresa dell'attivita' e' rilasciata dall'intendente
di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.
Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese
interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno
somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento,
commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata alle
medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero
dell'industria, commercio e artigianato e' autorizzato ad emettere
anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del
regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo
della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario
delegato.
Le somme non impiegate entro il 31 dicembre 1968, sull'importo di
lire 300 milioni di cui al primo comma del presente articolo,
potranno essere utilizzate negli anni successivi.
L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della
salute pubblica e della profilassi dell'afta epizootica, della
brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e
diffusive degli animali e per interventi terapeutici sugli animali
delle zone colpite dai terremoti e in altre nelle quali le malattie
possono trarre origine da zone terremotate, e' autorizzata la spesa
di lire 100 milioni.
All'articolo 36 sono aggiunti i seguenti commi:
Nei concorsi per la assegnazione di farmacie vacanti o di nuova
istituzione nell'ambito della Regione siciliana, sara' accordata
priorita' assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria
farmacia nei paesi di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente
decreto.
L'esistenza e l'entita' dei danni sono attestate con dichiarazioni
del medico provinciale.
All'articolo 39 al primo comma, le parole: superiore a lire
1.050.000, sono sostituite con le seguenti: superiore a lire
1.500.000.
Al quarto comma dopo le parole: assunte le necessarie informazioni,
sono aggiunte le parole: sentito il sindaco.
Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 39-bis
In deroga all'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
delle successive modifiche (articolo 6 del regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251) i
cittadini dei comuni di cui all'articolo 1 trasferiti a seguito del
sisma in altri comuni hanno diritto all'assistenza da parte degli
enti comunali di assistenza.
Art. 39-ter.
Tutte le predette agevolazioni potranno essere godute anche dai
sinistrati che faranno le relative pratiche attraverso i consolati.
Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 44-bis.
I contratti di locazione di immobili urbani, a qualsiasi uso
destinati, e i relativi canoni di locazione, scaduti successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati a tutto il
31 dicembre 1969 o alla successiva scadenza consuetudinaria.
Art. 44-ter.
Le provvidenze previste dal presente decreto, ad eccezione di
quelle degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 30, 34 e 35, sono estese ai
comuni di Mistretta, Capizzi, Castel di Lucio, Pettineo, Reitano,
Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Tusa, Caronia, San Marco
d'Alunzio, Naso, Militello Rosmarino, Gioiosa Marea, in provincia di
Messina; ai comuni di Nicosia, Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano,
Castel Ferrato, Regalbuto, Agira, Nissoria, Leonforte e Villarosa in
provincia di Enna; ai comuni di Gangi e Petralia Soprana in provincia
di Palermo, colpiti dal terremoto dell'ottobre e novembre 1967.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE -
PRETI - MANCINI - RESTI-
VO - ANDREOTTI - BOSCO
- MARIOTTI - PIERACCINI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE