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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'applicazione alla ferrovia Circumvesuviana, in attuazione del
piano di lavori e di sostituzione del materiale rotabile redatto
dalla commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 5 e
6 della legge medesima, sono autorizzati:
a) un contributo di lire 16.432 milioni sulla spesa di esecuzione
dei lavori e delle provviste, prevista in lire 21.910 milioni;
b) una sovvenzione complessiva annua di lire 2.161 milioni per il
periodo di tempo intercorrente tra la data d'inizio dei lavori e
delle provviste e la data della loro ultimazione;
c) una sovvenzione complessiva annua di lire 1.751.600.000 per il
periodo successivo sino alla data di scadenza della concessione della
ferrovia, prorogata sino a 25 anni dalla data di ultimazione dei
lavori e delle provviste.