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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927,
n. 1766, per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai
sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli
assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi
civici e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire
650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.