Legge Ordinaria n. 19 del 04/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1968 n. 29)
Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Contributo per nuove costruzioni navali)

  Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a
scafo  metallico  possono  essere  corrisposti,  per  il  quinquennio
1967-1971,  ai  cantieri  navali  costruttori  contributi decrescenti
riferiti al costo di produzione.
  Il contributo, per ciascuna costruzione, non puo' essere inferiore,
in nessun caso, al 10 percento del costo suddetto.
  Per  l'attuazione  di  quanto  disposto  dai  commi  precedenti  il
contributo  relativo  alla  nave  completa  e' calcolato in base alle
percentuali indicate nella tabella n. 1 ed e' comprensivo della quota
relativa  all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla
presente legge.
  Per   il   calcolo   del   contributo  si  applica  la  percentuale
corrispondente   all'anno   di  inizio  dei  lavori,  dichiarato  dal
cantiere.
  L'ammontare   del   contributo   indicato   nel   provvedimento  di
concessione  non  puo'  essere modificato per successive richieste di
variazione  degli  elementi  forniti dal cantiere in base ai quali il
contributo stesso e' calcolato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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