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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1
della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa con decorrenza 1
gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle
medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di
medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al
conferimento della ricompensa.