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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi
temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichita' e belle
arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027,
sono collocati con la qualifica di avventizi di IV categoria, nel
contingente del personale non di ruolo della amministrazione delle
antichita' e belle arti.