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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La commisurazione del contributo a titolo di solidarieta'
nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana, stabilita con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n.
886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione
riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, e'
prorogata per l'ulteriore periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971.