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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6
ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387,
vengono determinati nella seguente misura:
50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938;
25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938;
12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938.
Le somme gia' riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi
sopraindicate vengono considerate come acconti.
All'onere derivante dal pagamento della integrazione degli
indennizzi previsti dalla presente legge, sara' provveduto a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 3249 del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti
degli esercizi futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti
dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di
accordi internazionali connessi al trattato medesimo.