Legge Ordinaria n. 193 del 06/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1968 n. 77)
Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  coefficienti  di  cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6
ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387,
vengono determinati nella seguente misura:
    50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938;
    25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938;
    12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938.
  Le  somme  gia'  riscosse  dagli  aventi diritto in base alle leggi
sopraindicate vengono considerate come acconti.
  All'onere   derivante   dal   pagamento  della  integrazione  degli
indennizzi  previsti  dalla presente legge, sara' provveduto a carico
dello   stanziamento  iscritto  al  capitolo  3249  del  bilancio  di
previsione  dello  Stato per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti
degli  esercizi  futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti
dall'esecuzione  delle  clausole economiche del trattato di pace e di
accordi internazionali connessi al trattato medesimo.
 

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