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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 27-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' sostituito dal
seguente:
"Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma
dell'articolo 27 e' concesso il termine di cinque anni per adempiere
agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO
Vist
o, il Guardasigilli: REALE