Legge Ordinaria n. 20 del 23/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1968 n. 35)
Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1 gennaio 1967 l'indennita' accessoria, anche se
concessa  con  diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai
dipendenti dei comuni e delle province al 31 dicembre 1964, in virtu'
di  provvedimenti  delle  rispettive amministrazioni, e' ripristinata
nei  confronti  del  personale  in  servizio  alla data di entrata in
vigore  della  presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre
1964,  a  titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile
per  effetto  dei  successivi  aumenti  degli stipendi e dei salari a
qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo e' mantenuta l'indennita'
se  ancora  corrisposta alla data di entrata in vigore della presente
legge.
  Il  ripristino  di  cui  al comma precedente e' limitato alla parte
della  suddetta  indennita'  che non sia tuttora corrisposta ad altro
titolo.
  Per  i  dipendenti  il  cui  trattamento  retributivo globale - non
comprese  in esso le indennita' per carico di famiglia e l'indennita'
integrativa  speciale  - non superi un milione e 300 mila lire annue,
il  riassorbimento  dell'assegno personale avverra' in ragione del 50
per cento di ciascun aumento retributivo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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