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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 l'indennita' accessoria, anche se
concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai
dipendenti dei comuni e delle province al 31 dicembre 1964, in virtu'
di provvedimenti delle rispettive amministrazioni, e' ripristinata
nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre
1964, a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile
per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari a
qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo e' mantenuta l'indennita'
se ancora corrisposta alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il ripristino di cui al comma precedente e' limitato alla parte
della suddetta indennita' che non sia tuttora corrisposta ad altro
titolo.
Per i dipendenti il cui trattamento retributivo globale - non
comprese in esso le indennita' per carico di famiglia e l'indennita'
integrativa speciale - non superi un milione e 300 mila lire annue,
il riassorbimento dell'assegno personale avverra' in ragione del 50
per cento di ciascun aumento retributivo.