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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il capo di Stato Maggiore della difesa, i capi di Stato Maggiore
delle forze armate e il segretario generale del Ministero della
difesa nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilita' e della
linea di dipendenza stabilite dalla legge, si riuniscono nel comitato
dei capi di Stato Maggiore per la trattazione dei problemi militari
di maggior rilievo e in particolare per quanto concerne la
pianificazione operativa con i conseguenti programmi
tecnico-finanziari, nonche' l'ordinamento interforze e di forza
armata e l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica
della difesa.
Il comitato e' il piu' alto organo consultivo del Ministro per la
difesa. I suoi componenti vi partecipano con responsabilita'
collegiale per la formulazione delle proposte che il capo di Stato
Maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro per la
difesa. L'ordinamento e le modalita' di funzionamento del comitato
sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.