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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la sistemazione delle eccedenze di pagamento verificatesi negli
esercizi finanziari antecedenti al 1 luglio 1951 sui capitoli
relativi alle spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e'
autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa
del Ministero degli affari esteri, di un apposito fondo fino al
limite massimo di lire 4 miliardi.