Legge Ordinaria n. 203 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1968 n. 78)
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  ed  il  quarto  comma  dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Fanno inoltre parte del Consiglio superiore di sanita':
    due giureconsulti;
    un  direttore  generale  della  sanita'  militare ed un ufficiale
generale designati dal Ministero della difesa;
    un   direttore   generale  designato  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici;
    cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e
giustizia,  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, della
marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale
di statistica;
    ventisette  docenti  universitari  dei  quali quattro in igiene e
medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia,
uno  in  fisiologia,  uno  in  patologia  generale,  uno in chirurgia
generale,  uno  in  pediatria,  uno  in  medicina  del lavoro, uno in
tisiologia,  uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in
ostetricia  e  ginecologia,  uno  in  virologia,  uno in radiologia e
radiobiologia,  uno  in  idroclimatologia,  uno in oculistica, uno in
otorinolaringoiatria,  uno  in medicina legale e delle assicurazioni,
uno  in stomatologia, uno in endocrinologia, uno in oncologia, uno in
microbiologia, uno in statistica sanitaria;
    cinque  docenti  universitari  dei  quali  uno in chimica, uno in
chimica  farmaceutica,  uno in farmacologia, uno in biochimica ed uno
in fisica;
    tre docenti universitari in medicina veterinaria, particolarmente
esperti  in  igiene  veterinaria,  zooprofilassi  ed  ispezione degli
alimenti;
    due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;
    due presidenti di amministrazione ospedaliera;
    due sovraintendenti o direttori sanitari di ospedale regionale;
    un medico condotto;
    un farmacista esercente;
    un direttore di mattatoio comunale;
    due docenti universitari in ingegneria sanitaria;
   due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere;
    un   rappresentante   dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale;    un    rappresentante    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
    un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro le malattie.
    La  nomina  dei  membri  di cui al presente articolo avverra' con
decreto  del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
la   sanita',   per   un   periodo   di   tre  anni;  i  membri  sono
riconfermabili".
  "All'inizio   di  ciascun  triennio  possono  essere  nominati  dal
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita',
otto  membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel
campo della sanita' pubblica".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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