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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle organiche del personale direttivo, di concetto,
esecutivo, ed ausiliario, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n.
1264, in corrispondenza con le norme contenute nel titolo IV e
relative alle soprintendenze bibliografiche, biblioteche pubbliche
governative, Istituto di patologia del libro e Centro nazionale per
il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, sono
sostituite da quelle annesse alla presente legge con decorrenza dalle
date in esso stabilite.
I contingenti numerici relativi a ciascuno degli istituti elencati
nel comma precedente sono determinati o modificati con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
superiore delle accademie e biblioteche.