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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per provvedere alla
estinzione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1967 per ricoveri,
cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi
ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici ai sensi della
legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 2 miliardi e 332
milioni per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti alla
stessa data per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche
disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti
dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.