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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589,
e' sostituito dai seguenti:
"A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere
igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari,
lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, e' concesso un contributo
costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa
riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000
per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per
la parte eccedente gli importi gia' ammessi a contributo.
Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire
150.000.000 e' elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi
a servizio di piu' comuni, i quali debbono procedere, in tal caso,
alla costituzione di apposito consorzio.
Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per
ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi
possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per
cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente
necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali
dell'opera".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
- TAVIANI - PRETI -
PIERACCINI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE