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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per
effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, sono
attribuiti, ancora in soprannumero nei vari gradi, posti pari ad un
terzo delle vacanze previste in ogni grado dalla legge 13 dicembre
1965, n. 1366, a partire dalla prima applicazione della stessa e con
le modalita' dalla stessa previste, indipendentemente dal posto
occupato in ruolo.
Sono inoltre valutati, indipendentemente dal posto occupato in
ruolo, ai fini del conferimento dei posti istituiti a norma
dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, anche i
sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto
dell'articolo predetto.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute
nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili.