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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale
sanitario e di sanitario condotto, il componente di cui alla lettera
d) degli articoli 2, 8, 10, 12, 13, 14, 17 ed alla lettera e)
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23
ottobre 1963, n. 2211, e' nominato dal medico provinciale. La nomina
cadra' sul sanitario che ha ottenuto il maggior numero di
segnalazioni da parte delle giunte comunali interessate, su di una
terna proposta dal consiglio direttivo del rispettivo ordine o
collegio professionale della provincia cui appartengono i comuni
interessati ai concorsi, sentita la locale associazione sindacale di
categoria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE