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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con
popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati
con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei
quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza
discontinuita' di abitati.
Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente
lettera b), ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella
pianta organica, con decreto del medico provinciale devono essere
istituiti dispensari farmaceutici.
Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale
sotto la responsabilita' del titolare di una farmacia della zona con
preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina; nel caso di
sua rinunzia, il dispensario e' gestito dal comune che vi provvede
attraverso il medico condotto o altro sanitario.
I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e
di pronto soccorso, gia confezionati.