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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica
europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani,
possono ottenere le autorizzazioni, di cui agli articoli 123 e 134
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per quanto concerne lo
svolgimento delle attivita' di interprete e di raccolta di
informazioni commerciali per conto di privati.