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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e
successive modificazioni e integrazioni si applicano anche a favore
delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del
novembre e dicembre 1967 nel territorio dei seguenti comuni del basso
Molise e dell'alto Volturno:
Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno,
Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone,
Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del
Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Rotella, Santa
Croce di Magliano, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in
Pensilis, Termoli, Ururi, Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo,
Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forli' del Sannio,
Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pizzone,
Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, Scapoli,
Pozzilli, Sesto Campano, Venafro.