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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916,
e' sostituito dal seguente:
"E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito
l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da
eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE
- RESTIVO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE