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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato una
contabilita' speciale, denominata "Fondo per le provvidenze ai
lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane", per dare
esecuzione alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita'
economica europea del 22 dicembre 1966 relativa ad un contributo
comunitario da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di
attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni
aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse per la formazione
professionale.
Il fondo di cui al precedente comma e' alimentato:
a) dal controvalore in lire italiane del contributo della
Comunita' economica europea di cui alla detta decisione del Consiglio
del 22 dicembre 1966, fissato in un massimo di 4,2 milioni di unita'
di conto;
b) da un contributo dello Stato italiano pari a 2 miliardi di
lire;
c) da una quota parte, da determinarsi con decreto del Ministro
per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e
l'artigianato, della disponibilita' finanziaria costituita presso
l'Ente zolfi italiani mediante l'accantonamento delle differenze di
prezzo realizzate sullo zolfo acquistato all'estero ed immesso nel
consumo interno fino al 31 dicembre 1966;
d) da eventuali contributi da parte di altri enti, recuperi e
rimborsi.