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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in
Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita
mediante apposito accordo tra il Governo italiano ed il Governo
svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano
provvedono, per l'anno 1968, con separata gestione, all'assistenza di
malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei
lavoratori occupati in Svizzera, nonche' dei lavoratori frontalieri
ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non
spetti l'assistenza stessa per altro titolo, in virtu' di
assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.