Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1
e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonche' lo speciale
assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa
legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1
gennaio 1968.