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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25
febbraio 1963, n. 289, e' accordata, alle condizioni ivi indicate e
con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai
superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori gia' iscritti a
tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla
entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la cassa
venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che
verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto
individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.