Legge Ordinaria n. 237 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1968 n. 81)
Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  pensione  indiretta,  prevista  dall'articolo 17 della legge 25
febbraio  1963,  n. 289, e' accordata, alle condizioni ivi indicate e
con  decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai
superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori gia' iscritti a
tutti  gli  effetti  alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla
entrata  in  vigore  di detta legge n. 289, a condizione che la cassa
venga  rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che
verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto
individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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