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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entro il 31 dicembre 1970, il Governo della Repubblica, sentita la
commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'articolo 39
della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da tre rappresentanti
dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, e'
delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con
gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati,
norme intese a regolare le materie di cui alle lettere a), b), g) ed
h) del menzionato articolo secondo i criteri in esso indicati,
nonche' a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale secondo le indicazioni del programma di sviluppo
economico. Per quanto riguarda le altre lettere del citato articolo
39 e le materie ad esse inerenti, si provvede nei termini, coi
finanziamenti e con le modalita' previste dalle disposizioni
seguenti.