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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45,
concernente norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n.
12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della
Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: ad un periodo di due mesi,
sono sostituite con le parole: ad un periodo di tre mesi.
All'articolo 2, la data del: 15 marzo 1968, e' sostituita con la
data del: 15 aprile 1968.
All'articolo 3, primo comma, le parole: di 60 giorni, sono
sostituite con le parole: di 120 giorni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE
- PRETI - MANCINI -
RESTIVO - ANDREOTTI -
BOSCO - MARIOTTI -
PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE