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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e
per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai
terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito con il seguente:
Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti
dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio
1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in
sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse
province che possono venire determinati con decreti del Ministro per
i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il
tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici e'
autorizzato a provvedere:
Alla lettera d) dopo la parola: commerciali, sono aggiunte le
altre: ivi comprese le farmacie.
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati,
agli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n.
717, territori caratterizzati da particolare depressione.
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati
ai sensi dell'art. 1 sara' stabilita per ciascun comune, a tutti gli
effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684, con decreti del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per
l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei comuni di cui all'articolo 1 per gli edifici aventi oltre tre
piani e' obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.
All'articolo 3, quarto comma, dopo le parole: ammortizzabili in 35
anni, sono aggiunte le altre: La differenza tra il tasso d'interesse
praticato dall'istituto di credito e quello indicato sara'
corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito
interessati in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse
legale.
Al quinto comma, la lettera a) e' sostituita con la seguente:
a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola
unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo
congiunto che pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti
nei ruoli dell'imposta complementare, nonche' per gli alloggi di
proprieta' degli enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico
sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni;
Al quinto comma, lettera b) sono soppresse le parole: di alloggi di
proprieta' degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonche'.
All'ultimo comma dopo le parole: stesso comune, sono aggiunte le
altre: o di altro comune terremotato della Sicilia, e sono soppresse
le parole: In tal caso il contributo e' commisurato al solo valore
della costruzione.
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente articolo 3-bis:
I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi
anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, finche' il competente ufficio del genio
civile abbia accertato l'entita' dei danni arrecati dall'evento
sismico e purche' i lavori rispondano alle prescrizioni del presente
decreto.
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente articolo 4-bis:
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si
applicano anche a favore dei proprietari di unita' immobiliari
appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se
anche non colpite dal terremoto.
All'articolo 5, dopo la parola: pubblici, sono aggiunte le altre:
che sara' emesso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
All'articolo 6, secondo comma, sono aggiunte le parole:
L'erogazione della residua somma sara' corrisposta in base a stati di
avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.
Al quarto comma, le parole: entro sei mesi, sono sostituite con le
altre: entro un anno.
All'ultimo comma, le parole: La concessione dei contributi e la
corresponsione della residua somma dovuta a seguito della
anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo,
e' subordinata, sono sostituite con le altre: La concessione del
contributo e del saldo dovuto a seguito dei pagamenti gia'
corrisposti e' subordinata.
All'art. 7, primo comma, dopo le parole: piu' persone, sono
aggiunte le altre: o e' dato in locazione; dopo le parole: di esse,
sono aggiunte le altre: e dal locatario rispettivamente; dopo la
parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o del proprietario.
Al secondo comma, dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le
altre: o il locatario che hanno; dopo la parola: comproprietari, sono
aggiunte le altre: o proprietario; dopo le parole: tra i
comproprietari, sono aggiunte le altre: e concedenti e locatori.
All'articolo 8, terzo comma, dopo le parole: nonche' ad istituti,
sono aggiunte le altre: o enti.
All'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: ai comuni, sono
aggiunte le altre: ai consorzi di comuni di cui all'articolo 4 della
legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.
All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: e' affidata agli
Istituti, sono aggiunte le altre: autonomi per le case popolari.
Al terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: I suddetti decreti
dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie
numerose e povere ovvero di pensionati.
All'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, le parole:
dall'assessorato all'urbanistica della Regione siciliana, sono
sostituite con le altre: dall'assessorato ai lavori pubblici della
Regione siciliana.
Al primo comma e' aggiunto il seguente capoverso:
dal sovraintendente scolastico regionale di cui all'articolo 3
della legge 28 luglio 1967, n. 641.
All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: nei modi previsti
dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono aggiunte le altre: con
riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data
dell'evento sismico.
All'articolo 16, sesto comma, sono aggiunte le seguenti parole: e
saranno preferiti, compatibilmente ai titoli richiesti, i cittadini
che risultavano residenti nei comuni di cui al primo comma
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.
All'articolo 17, l'ultimo comma e' sostituito con il seguente:
Assistono alle riunioni del comitato quattro rappresentanti della
Regione siciliana, appartenenti agli assessorati dei lavori pubblici,
della sanita', dell'agricoltura e degli enti locali.
L'articolo 22 e' sostituito con il seguente:
Sono autorizzati l'acquisto e l'installazione di baracche da
adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle localita' in cui
sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistri dei terremoti del
mese di gennaio 1968.
Le spese relative gravano sugli stanziamenti previsti dall'articolo
41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dell'articolo 12 del
decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.
All'articolo 23, ultimo comma, le parole: e' autorizzata a
comprendere, sono sostituite con la parola: comprendera'.
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 23-bis.
Nel caso di unita' immobiliari sinistrate comprese in un medesimo
condominio, qualora sorga dissenso tra i condomini circa l'ubicazione
dell'area e la progettazione dell'edificio da ricostruire, sara'
presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto
comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al
condominio che rappresentino un terzo dei condomini e piu' della
meta' del valore dell'edificio.
Art. 23-ter.
La consistenza dei nuclei familiari prevista dal presente decreto
e' riferita alla data dell'entrata in vigore dello stesso.
Art. 23-quater.
Ai fini della commisurazione dei contributi di cui agli articoli
precedenti, la spesa per la ricostruzione o la riparazione dei
fabbricati distrutti o danneggiati o trasferiti, viene determinata
secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia
ancorche' la ricostruzione avvenga su area diversa.
Le unita' immobiliari ricostruite ed, in quanto possibile, le
unita' immobiliari riparate - devono essere almeno conformi alle
prescrizioni sull'edilizia popolare della legislazione vigente,
secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il contributo sara'
commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli
precedenti.
All'articolo 25 e' aggiunto il seguente comma:
Gli stessi contributi, a prescindere dall'ipotesi di cui ai
precedenti commi, saranno concessi ai coltivatori diretti per la
ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali non destinati ad
abitazione.
Dopo l'articolo 25 e' aggiunto ii seguente articolo 25-bis:
Qualora i fabbricati rurali di cui al precedente articolo 24,
lettera b), siano in uso ad affittuari, a coloni, a mezzadri, o ad
altri operatori agricoli in base a contratto agrario ed il
proprietario non esegua la riparazione o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti nel termine fissato dall'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, in seguito a richiesta dei citati
agricoltori, gli agricoltori medesimi possono sostituirsi al
proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del codice
civile. In tal caso il contributo di cui all'articolo 1 previsto
dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, puo' essere concesso direttamente
al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda alla
esecuzione dei lavori di ripristino.
L'operatore agricolo che ha eseguito i lavori ha nei confronti del
proprietario diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa
ammessa a contributo e l'ammontare di questo con il limite massimo di
lire un milione e per interessi legali.
Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine
massimo di cinque anni ed e' assistito da privilegio speciale
sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.
Detto privilegio e' equiparato a quello indicato nell'articolo 2775
del codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui
all'articolo 2780, n. 1, del codice civile.
All'articolo 27, sesto comma, sono aggiunte le parole: nonche'
all'ente siciliano di promozione industriale che vi provvede a mezzo
delle aziende al medesimo collegate.
All'articolo 28, secondo comma, le parole: 60 per cento, sono
sostituite con le altre: 50 per cento.
Al quarto comma le parole: 40 per cento, sono sostituite con le
altre: 50 per cento.
All'articolo 29, secondo comma, le parole: 1 per 100, sono
sostituite con le altre: 0,50 per 100.
All'articolo 34, quarto comma, le parole: degli articoli 24 e 27,
sono sostituite con le altre: degli articoli 24, 25 e 27.
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
Le norme di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si
applicano anche agli interventi di competenza degli ispettorati
ripartimentali delle foreste, previsti dagli articoli 24 e 25,
nonche' per l'accreditamento dei fondi per gli oneri di carattere
generale, di cui alla lettera i) dell'articolo 36.
All'articolo 35, dopo le parole: gli ispettorati provinciali
dell'agricoltura, sono aggiunte le altre: e ripartimentali delle
foreste; e dopo le parole: di cui al presente decreto, le altre: e al
decreto 22 gennaio 1968, n. 12.
All'articolo 36, lettera a), dopo la parola: ripristino, sono
aggiunte le altre: e al completamento.
Alla lettera b), dopo le parole: relativi al ripristino, sono
aggiunte le altre: e al completamento.
Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 36-bis.
Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei
mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22
gennaio 1968, n. 12, e sue modificazioni e che saranno determinati
con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore
per i lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
applicano le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3, secondo le
modalita', per quanto applicabili, previste dal presente decreto al
titolo "Opere pubbliche ed abitati".
Negli stessi comuni di cui al primo comma si applicano inoltre le
provvidenze previste dall'articolo 24, lettera b) e dall'articolo 25
limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali.
Art. 36-ter.
Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di
competenza del Ministero dei lavori pubblici e' autorizzata la spesa
di lire 7.300 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione
dello stesso Ministero in ragione di lire 5.300 milioni per l'anno
finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario
1969.
Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di
competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e'
autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sara' iscritta nello
stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario
1968.
Art. 36-quater.
E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sara' iscritta
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1968, per il finanziamento di lavori di carattere
urgente ed inderogabile previsti dal decreto legislativo 12 aprile
1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, nei
comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre e del
novembre 1967.
Art. 36-quinquies.
All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'applicazione dei
precedenti articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater nell'anno finanziario
1968 si provvede per lire 4.000 milioni a carico del fondo di cui al
capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1967 e per lire 2.000 milioni con corrispondente
aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14
novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di
restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti
esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di
provenienza estera.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'articolo 37, primo comma, le parole: non superiore a lire
500.000, sono sostituite con le altre: di lire 500.000.
Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
Il Ministero della sanita' e' autorizzato ad emettere, sui fondi di
cui agli articoli 34, 35 e 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n.
12, ordini di accreditamento a favore dei medici e veterinari
provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino
all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al predetto
articolo 34, il Ministero della sanita' puo' provvedere a trattativa
privata fino a un importo per ciascun contratto non superiore a lire
20 milioni.
Le somme non utilizzate nell'anno 1963 potranno esserlo
nell'esercizio successivo.
Dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:
Art. 37-bis.
Per la ripresa dell'attivita' produttiva da parte delle imprese
industriali, commerciali ed artigiane, comprese le societa'
cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia e'
autorizzata la spesa di lire 1500 milioni, che sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1968 da destinare alla corresponsione di contributi sugli interessi
relativi alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e della
legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni.
I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi
anche per la formazione e la ricostituzione delle scorte tecniche.
La misura del contributo e' pari alla differenza tra i tassi di
interesse che, per le operazioni di cui al primo comma, saranno
stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, e quello del 3 per cento comprensivo di ogni onere
accessorio e spese, che dovra' essere corrisposto dagli imprenditori
mutuatari.
L'ammontare dei singoli mutui da concedersi ai sensi del primo
comma del presente articolo non puo' superare l'importo delle spese
necessarie per il ripristino o la ricostruzione di una potenzialita'
aziendale fino ad un massimo del 50 per cento superiore a quella
della azienda sinistrata.
Alla corresponsione dei contributi agli istituti finanziatori
provvederanno, per le imprese industriali e commerciali, l'Istituto
centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole
industrie e, per le imprese artigiane, la Cassa per il credito alle
imprese artigiane.
Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, ripartisce con propri
decreti, la somma di cui al primo comma del presente articolo fra i
tre settori interessati e assegna i relativi fondi all'Istituto
centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole
industrie e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.
L'assegnazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ad
integrazione dei fondi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949, sara' effettuata tenendo conto anche di quanto disposto
dall'articolo 25 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n.
1.
Art. 37-ter.
Le operazioni di cui al precedente articolo 37-bis effettuate dalle
imprese industriali e commerciali sono assistite dalla garanzia
sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142, con le modalita' dello stesso articolo.
Le operazioni di cui all'articolo precedente effettuate dalle
imprese artigiane sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo
centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con
le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
I fondi centrali di garanzia indicati nei due precedenti commi sono
integrati della somma di lire 250 milioni ciascuno.
Ai fini del comma precedente e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni che sara' iscritta nell'anno finanziario 1968 per lire 250
milioni nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per lire
250 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
All'articolo 38, primo comma, le parole: all'articolo 1, sono
sostituite con le altre: agli articoli 1 e 44-ter.
All'articolo 41 il primo comma e' sostituito con il seguente:
Alle famiglie che abbiano perduto un componente per causa dei
terremoti del gennaio 1968 e' concesso un contributo di lire un
milione; alle famiglie che abbiano perduto piu' componenti e'
concesso un ulteriore contributo di mezzo milione per ciascun
componente, in aggiunta al contributo di un milione di cui al
presente comma.
Dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente articolo 41-bis:
E' riconosciuta la qualita' di infortunati del lavoro ai cittadini
rimasti invalidi in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre
1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.
Agli invalidi e ai superstiti e' concessa, rispettivamente, una
rendita vitalizia di invalidita' o una rendita di reversibilita'
secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro
gli infortuni.
Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e
vengono rimborsate annualmente dallo Stato.
All'articolo 43, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
A valere su tale stanziamento il Ministero dell'interno e'
autorizzato a disporre anticipazioni ai comuni che debbono procedere
all'urgente demolizione di abitazioni pericolanti, salvo conguaglio
in sede di liquidazione dei contributi di cui al primo e al secondo
comma del presente articolo.
All'articolo 44, dopo le parole: comuni indicati, sono aggiunte le
altre: nell'articolo 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12,
e.
Dopo l'articolo 46 e' aggiunto il seguente articolo 46-bis:
Tutti gli studenti di qualsiasi ordine e grado residenti il 15
gennaio 1968 in uno dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1
del decreto-legge 21 gennaio 1968, n. 12, sono esonerati dal
pagamento di tasse e contributi vari per l'anno scolastico in corso
1967-1968.
All'articolo 47 e' aggiunto il seguente ultimo paragrafo:
f) contributi all'opera universitaria dell'Universita' di
Palermo.
All'articolo 49, primo comma, le parole: complessivo di due
milioni, sono sostituite con le altre: di 200 milioni per ogni ente.
All'articolo 55, primo comma, le parole da: contemplati
rispettivamente, sino alla fine, sono sostituite con le altre:
previsti, rispettivamente dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869,
e dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1964, n. 870.
L'articolo 59 e' sostituito con il seguente:
La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il
Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la
Regione siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno al
CIPE una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita
economica e sociale dei comuni indicati dagli articoli 1 e 44-ter del
decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.
Inoltre il Ministero delle partecipazioni statali promuovera' nella
Regione siciliana l'intervento degli enti a partecipazione statale
sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative
produttive.
Il complesso dei provvedimenti e degli interventi, di cui al
presente articolo, sara' approvato entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE
anche nell'ambito delle procedure di revisione del piano di
coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il
Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.
Dopo l'articolo 59, sono aggiunti i seguenti:
Art. 59-bis.
Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del
Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in
Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n.
1260, viene ulteriormente elevato a lire 7 miliardi. Le somme
occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco
medesimo sotto forma di partecipazione.
Art. 59-ter.
E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello
Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali non
inferiore a lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere la
costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, sara'
determinato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa col
Presidente della Regione siciliana.
La somma di lire 30 miliardi sara' iscritta nel bilancio del
Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi per
ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971 e di lire 2 miliardi
nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'Azienda
nazionale autonoma delle strade.
All'onere derivante dal presente articolo si provvede negli anni
indicati con prelievo, per corrispondente importo delle somme che
annualmente vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge
21 aprile 1962, n. 181.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato nonche' a
quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
L'articolo 63 e' sostituito con il seguente:
All'onere di lire 82 miliardi derivante dall'applicazione del
presente decreto nell'anno finanziario 1968, si provvede quanto a
lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60,
ultimo comma, e 62, quanto a lire 11 miliardi a carico del fondo
iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi
mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario
1968, e quanto a lire un miliardo con corrispondente aliquota del
gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n.
1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione
dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di
imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza
estera.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI
- REALE - PRETI -
TREMELLONI - GUI -
MANCINI - RESTIVO -
ANDREOTTI - BOSCO -
MARIOTTI - PASTORE -
PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE