Legge Ordinaria n. 244 del 01/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1968 n. 82)
Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  abrogate  le  norme  contenute nell'articolo 3 della legge 28
luglio  1961,  n.  828,  concernenti  l'accertamento di congruita' di
valore  dei  prezzi  o  corrispettivi  dichiarati  per i contratti di
appalto.
  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
  A  tale  data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore
venale  si  estinguono  di  diritto;  le  imposte,  comunque pagate a
seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio
1961, n. 828, non sono ripetibili.
 

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