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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28
luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruita' di
valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di
appalto.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
A tale data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore
venale si estinguono di diritto; le imposte, comunque pagate a
seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio
1961, n. 828, non sono ripetibili.