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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I limiti previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n. 973,
successivamente sostituito mediante l'articolo 2 della legge 15
luglio 1950, n. 585, sono aumentati a lire 3.000.000 nei casi di cui
ai numeri 1) e 3) e a lire 500.000 nei casi di cui al n. 2)
dell'articolo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE