Legge Ordinaria n. 247 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1968 n. 82)
Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato) della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  locuzione  "per  una  sola  volta", contenuta nell'articolo 39,
primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi "per
una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo".
  Il  beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non puo' reiterarsi
nel  caso  di  passaggio da un ruolo ad un altro dell'Amministrazione
finanziaria,  qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di
provenienza  abbia  avuto  effetti  determinanti per il passaggio nel
nuovo  ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della
nuova carriera.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 marzo 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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