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La Camera dei deputati ed il Senato) della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La locuzione "per una sola volta", contenuta nell'articolo 39,
primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi "per
una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo".
Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non puo' reiterarsi
nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'Amministrazione
finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di
provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel
nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della
nuova carriera.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE