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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi
valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei
servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
1) alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili
saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita'
concernenti materie e compiti omogenei. Analogamente saranno definite
le competenze delle unita' organiche costituite, ai sensi delle
vigenti leggi, da piu' uffici centrali assimilabili alle direzioni
generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno
altresi' riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente
esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;
2) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili
saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo
quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di
funzionalita';
3) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando
l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della
regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore
coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i
compiti e le responsabilita' degli ispettori.
Con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma, si
provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e
degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo
alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti
ispettivi demandati a detto organo.
I servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa
continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate
rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 e 18 novembre 1965, n. 1478, salvo le eventuali
norme di coordinamento con le disposizioni del presente articolo e
dei successivi.