Legge Ordinaria n. 249 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1968 n. 83)
Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi
valore  di  legge  ordinaria  per  la  revisione dell'ordinamento dei
servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
    1)  alle  direzioni  generali e agli uffici centrali assimilabili
saranno   attribuite   competenze  per  distinti  rami  di  attivita'
concernenti materie e compiti omogenei. Analogamente saranno definite
le  competenze  delle  unita'  organiche  costituite,  ai sensi delle
vigenti  leggi,  da  piu' uffici centrali assimilabili alle direzioni
generali,  nonche'  le  competenze  di  questi ultimi uffici. Saranno
altresi'   riordinati   gli   uffici  centrali  autonomi  attualmente
esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;
    2)  le  direzioni  generali  e  gli  uffici centrali assimilabili
saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo
quelli  che  non  risultino  rispondenti  ad  un rigoroso criterio di
funzionalita';
    3)   saranno   riordinati   i   servizi  ispettivi,  configurando
l'ispezione  come istituto inteso non soltanto all'accertamento della
regolarita',   ma   anche   al   perfezionamento  e  ad  un  migliore
coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i
compiti e le responsabilita' degli ispettori.
  Con  criteri  analoghi  a  quelli  di  cui  al precedente comma, si
provvedera'  al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e
degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo
alla  peculiarita'  delle  sue  funzioni  ed  ai  particolari compiti
ispettivi demandati a detto organo.
  I  servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa
continuano   ad  essere  ordinati  secondo  le  disposizioni  emanate
rispettivamente  con  i  decreti  del  Presidente  della Repubblica 5
gennaio  1967,  n. 18 e 18 novembre 1965, n. 1478, salvo le eventuali
norme  di  coordinamento  con le disposizioni del presente articolo e
dei successivi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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