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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono condonate:
1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni
disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli
appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli
enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la
risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla
sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31
gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attivita'
professionale.
Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel
fascicolo personale degli interessati.