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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per la prosecuzione del
programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi
del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9
luglio 1957, n. 600.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle
foreste in ragione di lire 3 miliardi all'anno per ciascuno degli
esercizi dal 1967 al 1974.
L'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo puo' compiere operazioni di
cessione di annualita' ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 della
predetta legge 9 luglio 1957, n. 600.
Entro il limite dell'1 per cento delle somme di cui al primo comma,
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
provvedere ad attivita' di programmazione, di esame di progetti, di
controllo, nonche' a provvedere direttamente o in concessione a studi
e ricerche.