Legge Ordinaria n. 258 del 01/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1968 n. 86)
Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per la prosecuzione del
programma  straordinario  di  opere di bonifica nei territori vallivi
del  Delta  Padano,  di  cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9
luglio 1957, n. 600.
  La  somma  di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  agricoltura  e delle
foreste  in  ragione  di  lire 3 miliardi all'anno per ciascuno degli
esercizi dal 1967 al 1974.
  L'Ente  Delta  Padano-Ente  di sviluppo puo' compiere operazioni di
cessione  di  annualita'  ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 della
predetta legge 9 luglio 1957, n. 600.
  Entro il limite dell'1 per cento delle somme di cui al primo comma,
il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'  autorizzato a
provvedere  ad  attivita' di programmazione, di esame di progetti, di
controllo, nonche' a provvedere direttamente o in concessione a studi
e ricerche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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