Legge Ordinaria n. 259 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1968 n. 86)
Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307,
e' sostituito dal seguente:
  "I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e
B  dove,  oltre  alle  mansioni  di  cui al primo comma, coadiuvano i
direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in
caso di assenza o di impedimento".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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