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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307,
e' sostituito dal seguente:
"I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e
B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i
direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in
caso di assenza o di impedimento".