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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150,
recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni
tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
"Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40
mensilita' di contributi alla gestione INACasa o alla GESCAL, ai
lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla
legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono
estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio
1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e
popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa".
All'articolo 5, primo comma, le parole: "agli articoli 14 e
seguenti", sono sostituite con le parole: "agli articoli 13 e
seguenti".
All'articolo 6, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge,
con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro
per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la
classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in
particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra
tale costo e il costo dell'area".
All'articolo 6, quarto comma, le parole: "prima dell'entrata in
vigore del presente decreto", sono sostituite con le parole: "dopo
l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive
modificazioni".
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo 6-bis:
"Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito
dal seguente:
"E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici di disporre
che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative
generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere
pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente
del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione
centrale "".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-ter:
"Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio
1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area
necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme
o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - PIERACCINI
- COLOMBO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE