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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e'
autorizzato ad utilizzare le somme ricavate dalla alienazione degli
alloggi e da versarsi nei conti correnti speciali presso la Cassa
depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato
dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, per:
a) acquisto di aree edificabili, nell'ambito dei piani di zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
b) acquisto di case ai sensi dell'articolo 346, n. 3, del testo
unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo
9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, soltanto quando
il demanio di aree fabbricabili dell'Istituto nazionale per le case
degli impiegati dello Stato abbia raggiunto il limite delle
necessita' previste per la realizzazione del programma costruttivo
relativo all'utilizzo delle somme pervenute, o che perverranno,
all'Istituto per la cessione in proprieta' degli alloggi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,
modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, nei
limiti del 20 per cento delle somme disponibili, e purche' il
relativo contratto di acquisto venga stipulato entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE