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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n.
1464, e al terzo comma dell'articolo unico della legge 8 giugno 1966,
n. 511, sono aggiunte le parole:
"e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche".