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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132,
recante proroga della addizionale istituita con l'articolo 80, primo
comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con la seguente
modificazione:
Il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in
quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalita' di competenza esclusiva dello Stato, sono
riservati interamente allo Erario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
- PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE