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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi
della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20
dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi
informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e
dello spettacolo e' inquadrato nelle categorie del personale non di
ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive
modificazioni.
Il personale assunto in qualita' di redattore, recensore,
commentatore, esperto statistico, bibliografico, musicale e
cinematografico e' inquadrato nella categoria la b) se munito di
laurea.
Il personale assunto in qualita' di stenografo d'ufficio e
redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico,
radiotecnico e schedarista e' inquadrato nella seconda categoria se
munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado.
Il personale assunto in qualita' di operatore dei vari sistemi di
scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore
cinematografico di cabina e' inquadrato nella terza categoria anche a
prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria e'
inquadrato anche il personale assunto in qualita' di stenografo
d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.
Il personale assunto in qualita' di traduttore, interprete,
speaker, stenointerprete e intercettatore e' inquadrato nella seconda
categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al
personale assunto in qualita' di redattore, non munito di laurea.