Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermi restando i soprannumeri esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge nei gradi di maresciallo di prima, di
seconda e di terza classe e le modalita' del loro riassorbimento, per
gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 10 gennaio di ciascun
anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima
classe in numero di 650 unita' annue in aggiunta alle promozioni
derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni
possono essere valutati per la promozione al grado di sergente
maggiore i sergenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla
data di arruolamento.
In corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di
prima classe, derivanti dall'applicazione della presente legge,
restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o
in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge
di bilancio.
All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di
maresciallo di prima classe, in applicazione della presente legge, si
provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.