Legge Ordinaria n. 272 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermi  restando  i  soprannumeri  esistenti alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  nei gradi di maresciallo di prima, di
seconda e di terza classe e le modalita' del loro riassorbimento, per
gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 10 gennaio di ciascun
anno,  sono  consentite  promozioni  al grado di maresciallo di prima
classe  in  numero  di  650  unita' annue in aggiunta alle promozioni
derivanti  dalle  normali  vacanze  organiche.  Per  i  predetti anni
possono  essere  valutati  per  la  promozione  al  grado di sergente
maggiore  i  sergenti  che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla
data di arruolamento.
  In  corrispondenza  dei  soprannumeri  nel  grado di maresciallo di
prima  classe,  derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge,
restano  vacanti  altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o
in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge
di bilancio.
  All'assorbimento   del   soprannumero  verificatosi  nel  grado  di
maresciallo di prima classe, in applicazione della presente legge, si
provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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