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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita l'Accademia di sanita' militare interforze per il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del
Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'esercito, nel ruolo medici
del Corpo sanitario della marina e nel ruolo ufficiali medici del
Corpo sanitario dell'aeronautica, nonche' per il reclutamento di
ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Servizio sanitario
(ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario
dell'esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della
marina.
Fino a quando l'Accademia non sara' funzionante, i relativi corsi
sono tenuti presso altri istituti o scuole militari gia' esistenti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta
del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro,
sono fissate le modalita' dei corsi, le materie di insegnamento
militare e tutte le norme necessarie all'inquadramento degli allievi
nei corsi stessi.