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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo
del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo
del servizio sanitario dello Esercito (ufficiali chimici-farmacisti)
di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, e successive modifiche e in deroga a quanto stabilito nella
colonna 6 del quadro VII - ruolo del corpo sanitario della Marina
(ufficiali medici) di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge 18
febbraio 1963, n. 165, l'aliquota degli ufficiali non ancora
valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al
grado di maggiore, e' calcolata sulla somma dei posti in organico dei
capitani e dei tenenti diminuita del numero dei capitani gia'
valutati.
Sono esclusi dalla valutazione i capitani con anzianita' di
servizio permanente effettivo inferiore a sei anni.
Le disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la
consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del
servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), del ruolo del
servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del
ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) non
raggiunga i quattro quinti di quella prevista dai rispettivi
organici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il
Guardasigilli: REALE