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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli
degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in
sede di prima applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, e non conferiti a norma
degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante
scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1 gennaio 1968
ai consiglieri di prima classe che a tale data abbiano compiuto
l'anzianita' prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme
vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n.
1479.
Con la stessa decorrenza del 10 gennaio 1968 sono conferite le
promozioni a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, ai
vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale
derivanti dalla prima applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in corso di espletamento alla
data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei
concorsi suddetti precedono nel ruolo i promossi in base allo
scrutinio di cui al precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE