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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le provvidenze di difesa fitosanitaria di cui all'articolo 7 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono estese anche alla coltura
viticola quando la difesa stessa venga eseguita con mezzi aerei.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO
Visto, il
Guardasigilli: REALE