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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva
rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti
disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio
commerciale su linee internazionali si considerano destinati
all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo
21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.