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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1964, n. 567, emanate in attuazione dell'articolo 10 della
legge 30 gennaio 1963, n. 141, si applicano, ai fini
dell'inquadramento nei ruoli dello ispettorato generale
dell'aviazione civile, al personale militare dell'aeronautica
militare ed al personale civile del Ministero della difesa e di altre
amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, che sia
in servizio presso il predetto ispettorato generale e relativi organi
periferici almeno dal 31 dicembre 1966, previa valutazione favorevole
del consiglio di amministrazione dell'ispettorato stesso.
Il personale inquadrato nei ruoli dell'ispettorato generale
dell'aviazione civile, ai sensi del precedente comma, e' collocato
nei ruoli stessi, anche in soprannumero da riassorbire, in ragione di
meta' delle vacanze che si verificheranno nelle relative qualifiche
di inquadramento.