Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 febbraio 1963, n.
60, e' sostituito dai seguenti:
"Alle Gestioni speciali sovraintendono i consigli di
amministrazione degli istituti, integrati da due rappresentanti dei
lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al
comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali piu'
rappresentative esistenti nella provincia, per il tramite
dell'ufficio provinciale del lavoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
- MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE