Legge Ordinaria n. 287 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1968 n. 88)
Integrazione e modifica dell'art. 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 febbraio 1963, n.
60, e' sostituito dai seguenti:
  "Alle    Gestioni    speciali    sovraintendono   i   consigli   di
amministrazione  degli  istituti, integrati da due rappresentanti dei
lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro.
  I  rappresentanti  dei  lavoratori e dei datori di lavoro di cui al
comma  precedente  sono  designati  dalle associazioni sindacali piu'
rappresentative   esistenti   nella   provincia,   per   il   tramite
dell'ufficio provinciale del lavoro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 marzo 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - COLOMBO
                                                            - MANCINI
  Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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